di Pierluigi Palmieri
Nel mondo della scuola in questi giorni di teoriche vacanze è tempo di nomine e due paradossi giuridici sono arrivati a rafforzare l’incertezza e i timori di due delle categorie che dovrebbero costituire l’asse portante del sistema dell’istruzione. Si tratta dei vincitori dell’ultimo concorso per Dirigenti Scolastici e degli insegnanti elementari inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per l’accesso al ruolo.
- Per i Presidi in attesa di nomina è stato il TAR del Lazio a creare preoccupazione decidendo di consentire ad alcuni dei vincitori che “avevano rinunciato alla nomina a Dirigente Scolastico” di accedere alla funzione Polis e di conseguenza “di poter di nuovo proporre istanza per la scelta della sede”. Ora, senza mettere in discussione il livello di preparazione dei ricorrenti, ai quali CREDICI, come Organizzazione Sindacale esprime i complimenti e la propria solidarietà, non possiamo esimerci dall’evidenziare che gli stessi essendo stati riconosciuti meritevoli di andare a dirigere un istituto scolastico non si siano resi conto che il Bando di concorso a cui hanno risposto prevedeva all’Articolo 15, comma 4 testualmente che “I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria..”
Purtroppo per loro avrebbero dovuto impugnare “nei termini” il bando e non il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, art.20 comma 3, nella parte in cui riporta le prescrizioni dello stesso.
Il TAR che si è pronunciato sui contenuti del Decreto citato, ha ritenuto “la sussistenza del pregiudizio di particolare gravità”, ma ci spiace dire che quando entrerà nel merito nella seduta fissata per l’8 settembre non potrà evitare di prendere in considerazione quanto statuito dal Bando non impugnato, a suo tempo, dai ricorrenti. Ci auguriamo che la mancata costituzione in giudizio del MIUR sia dovuta a questa convinzione.
- Per quanto riguarda gli insegnanti elementari iscritti con “riserva” nelle GaE, perché in attesa della notifica delle sentenze dei Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato, le preoccupazioni e le incertezze sono state ingenerate da quanto disposto dall’art.3 bis della legge 159. Dopo il chiarimento in data di ieri (la disposizione normativa, anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa). CREDICI chiede al Ministro di dare immediata risposta al seguente quesito “ Se ad un insegnante confermato in ruolo (all’esito positivo del periodo di formazione e di prova) viene revocata la nomina (all’esito negativo del contenzioso) resta valida “la decadenza da ogni graduatoria”?.
Non ci sono dubbi che in caso di risposta positiva da parte del Ministro, in assenza del diritto alla restituzione dello “status quo ante”, ci troveremmo di fronte a diritti conculcati in maniera sfacciata. Il Concorso Straordinario è stato bandito per “sanare” situazioni paradossali createsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato a sezioni riunite che ha revocato il ruolo ai diplomati, ante 2001, iscritti “tardivamente” nelle GaE. Ora si rischia di riaprire la voragine dell’assurdo.
Pierluigi Palmieri -Presidente Associazione CREDICI